L’ accettazione eredità con beneficio di inventario avviene  tramite “una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale” Art 484 del CC.

Tramite questa forma di accettazione l’erede in pratica mantiene il suo patrimonio distinto da quello del defunto e  nella pratica questo gli consente di essere esentato  significa che l’erede non sarà  tenuto a pagare i debiti del defunto, in misura superiore di quanto abbia ricevuto per effetto della successione. 

Vediamo ora di capire bene come avviene l’accettazione dell’eredità e in quali casi la formula dell’accettazione con beneficio di inventario” è obbligatoria.

ATTO DI ACCETTAZIONE DI EREDITÀ

Innanzitutto specifichiamo che l’eredità può essere acquisita dagli eredi solo attraverso un atto di accettazione dell’eredità che è irrevocabile nel momento che viene esplicitato.

Inoltre l’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini e  il diritto di accettazione non può essere ceduto a terzi, ma è trasmissibile in caso di morte ai propri eredi. 

Il diritto all’accettazione dell’eredità si prescrive dopo 10 anni dall’apertura della successione.

L’atto di accettazione può avvenire nelle seguenti forme: 

  • Accettazione espressa con atto pubblico o scrittura privata;
  • Accettazione ex legge o presunta quando l’erede è già nel possesso dei beni;
  • Accettazione con beneficio d’inventario.

EFFETTI DELL ACCETTAZIONE CON BENEFICIO

Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari

L’effetto del beneficio, come ben specifica l’articolo 490 del CC, è il seguente:

  • “L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  • L’erede non e’ tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
  • I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni”.

TERMINI E OBBLIGHI DI LEGGE 

L’accettazione con beneficio deve essere dichiarata entro tre mesi dalla data del decesso del defunto, per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari e inserita nel registro delle successioni conservato nel tribunale competente.

Vi sono poi dei casi specifici in cui l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria  necessita di una apposita autorizzazione del Giudice tutelare che sono i seguenti:

  • Erede minore;
  • Erede interdetto;
  • Erede minore emancipato o inabilitato. 

Questa forma di accettazione di eredità è inoltre obbligatoria in caso gli eredi siano persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti.

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