La rinuncia all’eredità viene espressa, a seguito dell’apertura della successione, dal chiamato all’eredità con una dichiarazione esplicita di volere rinunciare al lascito.
Questo avviene, nella maggior parte dei casi, quando il patrimonio ereditario è costituito da debiti di varia natura e il chiamato non avrebbe alcun interesse ad accettare l’eredità.
Vediamo ora nello specifico come viene fatta e quali sono le conseguenze di questo atto.
RINUNZIA EREDITÀ: COME AVVIENE?
La rinuncia all’eredità viene regolamentata nel art. 519 e successivi del Codice Civile che ne descrive la forma, i termini, le conseguenze e la revoca.
“La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.
La rinuncia è quindi un negozio giuridico formale che per essere valido deve essere compiuto nella “forma” prevista dalla legge.
La dichiarazione deve essere fatta entro 10 anni dall’apertura della successione e presentata alla cancelleria del tribunale competente, ovvero quello vicino all’ultima residenza del defunto.
EFFETTI DELLA RINUNCIA DELL’EREDITÀ
Ai sensi dell’articolo 521 del Codice civile, “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato“.
La rinuncia opera retroattivamente e, di conseguenza, il chiamato perde la sua qualità di erede e di esercitare i propri diritti come tale.
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