Violazione contratto. Responsabilità civile, diritto privato.
Il recupero crediti è l’insieme delle azioni messe in atto per ottenere il pagamento di un credito da parte di un debitore inadempiente.
Nella nostra giurisdizione le principali aree di responsabilità assoggettate ad approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali sono due: la responsabilità civile e la responsabilità penale.
Generalmente possiamo dire che la responsabilità civile, che scaturisce sempre dall’infrazione di una regola che norma i rapporti tra individui privati, implica l’imposizione di pagare i danni arrecati ad un altro soggetto come ad esempio in una violazione contratto. La responsabilità penale è, al contrario, conseguenza diretta dell’inosservanza di una legge penale e, perciò, del compimento di un reato.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, essa si divide in tre grandi ordini:
- responsabilità extracontrattuale (art. 2043 del Codice Civile);
- responsabilità contrattuale (art. 1218 del Codice Civile);
- responsabilità precontrattuale (art. 1337 del Codice Civile).
Per ciò che concerne la responsabilità civile, è importantissimo commissionare un esperto avvocato civilista che sia in grado di esaminare il caso e offrire la migliore risoluzione al vostro problema legale specie in caso di inadempimento contrattuale In questo campo l’avvocato Cordaro è esperto da diverso tempo in diritto civile e può assicurare la più alta professionalità e abilità nel settore della violazione contrattuale.
La responsabilità extracontrattuale, chiamata anche “aquiliana”, è quella che acquisisce un individuo nel momento in cui trasgredisce non già un dovere particolare, derivante da un antecedente rapporto obbligatorio (in questo caso si parlerebbe di responsabilità contrattuale), bensì un dovere generico che, di solito, è indicato dalla dottrina con l’espressione latina “neminem laedere“.
Al contrario della responsabilità aquiliana che presume soltanto la violazione del generale obbligo del neminem laedere, la responsabilità contrattuale consiste nell’inosservanza di uno determinato dovere, derivante da un precedente impegno obbligatorio rimasto non espletato. Ciò che quindi contraddistingue le due responsabilità è l’origine contrattuale del dovere.
Un’altra caratteristica della responsabilità contrattuale rispetto a quella extracontrattuale ha a che fare col principio dell’onere della prova. Difatti inversamente alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 del Codice Civile, nel quale è la parte lesa a dover comprovare tutti gli elementi costitutivi del fatto illegale (tra cui anche l’intenzione o la responsabilità dell’artefice del danno iniquo), nella responsabilità di tipo contrattuale si verifica un vero e proprio rovesciamento dell’onere dimostrativo.
Pertanto, nella responsabilità contrattuale, in cui il danno viene stabilito da parte del moroso, trova larga realizzazione il principio della presunzione della colpa. Toccherà quindi al creditore l’incombenza di comprovare l’inottemperanza dell’insolvente e l’entità del danno. Parimenti, toccherà al debitore, allo scopo di evitare le ipotesi di indennizzo, avvalorare l’irrealizzabilità sopravvenuta della prestazione per motivi a lui non attribuibili.
Lo stadio preparatorio alla stipulazione di un contratto è guidata dai negoziati e dallo scambio di intenzioni tra le parti, atte al conseguimento o meno di un’intesa ossia finanche alla revoca della proposta o dell’approvazione prima del compimento dello stesso, senza che a loro spese possano sorgere particolari incombenze.
Se hai necessità di una consulenza legale nel campo delle responsabilità in una violazione di un contratto affidati alla preparazione dello Studio legale Cordaro. Un abile avvocato in diritto civile saprà spiegare qualunque dubbio in merito all’onere della prova che si deve adempiere per vedere affermati i propri diritti.