L’usucapione configura una modalità di “acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario” a seguito del suo possesso continuativo, pacifico e manifesto per un determinato periodo di tempo che è previsto dalla legge.
Vediamo ora di capire insieme cos’è l’usucapione, i suoi requisiti e i termini previsti nel Codice Civile.
Significato
Da un punto di vista giuridico l’usucapione è descritta nelle sue varie applicazioni dal Codice Civile nella Sezione III Dell’usucapione agli articoli 1158 e seguenti.
L’usucapione ordinaria è prevista dall’articolo 1158 del c.c. che cita “ La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
L’usucapione beni mobili come cita l’art. 1161 del c.c.“In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede”.
Requisiti dell’usucapione
I requisiti essenziali dell’ usucapione immobiliare o mobiliare sono:
- Il possesso del bene: ovvero la volontà di possedere il bene come se si fosse i titolari del diritto di proprietà. Il bene deve essere stato acquisito in modo pacifico e posseduto in modo continuativo.
- Il trascorrere di un determinato periodo di tempo: questo varia a seconda degli specifici casi previsti dalla legge.
Termini
- ordinaria: venti anni beni immobili, 10 anni beni mobili (se il possesso dei beni mobili è in malafede il termine è ventennale)
- breve o abbreviata: usucapione immobile decennale nel caso in cui secondo l’art. 1159 del c.c. “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”.
- speciale per la piccola proprietà rurale (usucapione terreno): secondo l’art. 1159-bis del c.c. “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni” ridotta a 5 anni per chi acquista in buona fede il terreno da chi non è proprietario.
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