Testamento olografo: che cosa è?
Quando si parla di testamento olografo si intende la forma più diffusa di disposizione testamentaria, il cosiddetto testamento di pugno, in cui il testatore redige un documento in cui sono elencate le sue volontà, riguardo ai propri beni materiali o immateriali, dopo la sua morte.
E’ questa la forma più semplice ed economica per lasciare un testamento ai propri eredi, senza dover sostenere le spese per la prestazione del notaio.
Il legislatore però per garantire la validità di questo scritto ha definito i seguenti requisiti che sono elencati nell’art. 602 del c.c.: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”.
Requisiti di forma del testamento olografo
I requisiti di forma del testamento olografo dunque sono:
- Nome e cognome del testatore e descrizione chiara e precisa delle proprie volontà, scritta a mano con grafia riconoscibile e conforme che attestino la precisa volontà del testatore (tipo, “nel pieno delle mie facoltà mentali”);
- La data che deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno e può essere indicata all’inizio o alla fine del testamento. La mancanza della data determina l’annullabilità ex art. 606, comma II, in quanto la data serve a stabilire se il testatore in quel momento era in possesso delle sue facoltà mentali, oppure in caso di più di una scrittura, per stabilire quale siano le ultime volontà.
- La firma autografa deve essere messa alla fine del testo, in caso di mancanza , il testamento non è valido.
Deposito del testamento olografo
Il testamento olografo può essere conservato in casa dal testatore oppure essere consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio.
Alla morte del testatore chiunque è in possesso del testamento è tenuto a presentarlo a un notaio che si occuperà della sua pubblicazione
Nullità e annullabilità del testamento olografo
Il testamento olografo è nullo quando presenta anomalie gravi fra cui:
- La mancanza dell’autografia o la sottoscrizione;
- Disposizione generiche sui beneficiari, che ne impediscono la chiara identificazione;
- Disposizioni illecite.
In questi casi il testamento non produce effetti ed è come se non fosse mai stato scritto.
Il testamento olografo è annullabile quando presenta difformità meno gravi come:
- I difetti di forma minori, ad esempio l’incompletezza della data;
- L’incapacità di agire del testatore (ad esempio in caso di minori o di incapacità di intendere e volere per malattia, etc);
- Errore, violenza e dolo che hanno spinto il testatore a disporre a dei propri beni.
In questi casi il testamento produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono essere annullati se gli eredi impugnano il testamento.
Termini di prescrizione testamento olografo
L’art 606 comma II del c.c. stabilisce che “L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Quindi l’azione di annullabilità si deve intraprendere entro 5 anni dall’apertura del testamento da parte del notaio.
L’azione di nullità invece non ha termini di prescrizione e può essere richiesta in qualsiasi momento, da chi risulta danneggiato dalla successione.
Vi è poi il caso di impugnazione del testamento olografo da parte degli eredi legittimi (coniuge, genitori, figli e ascendenti del defunto) per la lesione della quota di legittima che è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni.
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