Testamento olografo: pubblicazione ed esecuzione
Il testamento olografo è un negozio giuridico unilaterale e unipersonale che deve essere scritto di pugno dal testatore e deve presentare i requisiti previsti dalla legge.
Il codice civile all’articolo 602 ne stabilisce la forma come segue: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”.
La mancanza di questi requisiti, in forma più o meno grave, comporta la nullità o l’annullabilità del testamento.
Testamento olografo: chi deve pubblicarlo?
La pubblicazione del testamento olografo è una modalità prevista dall’ordinamento per dare esecuzione alle volontà del defunto dopo la sua morte.
Nello specifico il codice civile all’art. 620 stabilisce quanto segue: “Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione”.
Quindi al momento del decesso del testatore il testamento olografo deve essere consegnato a un notaio (solo il notaio può espletare questo compito) che procederà ad informare tutti gli eredi dell’esistenza del testamento e alla sua pubblicazione.
Come avviene la pubblicazone del testamento?
Le modalità di pubblicazione sono specificate al comma III dell’art. 620 del codice civile: “ Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta”.
Ai fini della pubblicazione, non è quindi richiesta la presenza degli eredi (basta anche un solo richiedente non necessariamente anche erede), che invece è necessaria al momento dell’accettazione dell’eredità e può avvenire anche successivamente alla pubblicazione.
Se il testamento olografo era già in deposito da un notaio prima della morte, la pubblicazione deve essere fatta dal notaio depositario.
Il testamento viene pubblicato mediante apposito verbale, che deve essere registrato e trasmesso alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione nell’apposito registro generale dei testamenti.
A pubblicazione avvenuta, si può procedere all’esecuzione del testamento.
Patto di non pubblicazione testamento
Talvolta gli eredi per non sostenere le spese notarili di pubblicazione, soprattutto quando il testamento rispetta la successione di legittima e non è stato depositato dal testatore presso un notaio, si accordano sulla non pubblicazione del testamento.
E’ vero che la pubblicazione, rappresenta una formalità estrinseca al testamento e che la la sua mancanza non incide né sulla validità del documento, né sulla sua efficacia, ma è anche vero che la materia è molto delicata, di conseguenza è sempre meglio sentire un avvocato e richiedere una consulenza specifica in caso di volontà di non pubblicazione.
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