I termini per impugnare un testamento pubblico variano a seconda della contestazione che viene presentata dagli eredi e può essere relativa a un testamento redatto da un incapace di intendere e di volere o da un interdetto, o di un testamento in cui vi è una lesione di legittima.
Vediamo di capire meglio innanzitutto le caratteristiche del testamento pubblico.
Caratteristiche del testamento pubblico
Secondo art. 603 del c.c. “Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso”.
Il testamento pubblico da un punto di vista giuridico è inattaccabile perché il Notaio riporta le volontà del testatore, utilizzando delle espressioni giuridiche univoche che non possono dare adito a dubbi o diverse interpretazioni.
Questa caratteristica di “inattaccabilità” lo contraddistingue rispetto a tutte le altre forme di testamento previste dalla legge, come il testamento segreto o il testamento olografo.
Il legislatore ha inserito in questa tipologia di testamento anche le volontà di coloro che per impossibilità fisica o intellettuale non sono in grado di predisporre un diverso testamento.
Infatti il codice civile nel comma IV del art. 603 stabilisce: “Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”.
Il testamento pubblico per essere valido deve essere trascritto e inviato in busta chiusa, con sigillo notarile e ceralacca, all’archivio notarile entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’atto.
Cosa deve contenere il testamento pubblico?
“Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto”. Comma III, art. 603 c.c.
Il notaio dunque redige la scheda testamentaria (di persona o tramite un impiegato dello studio) e poi la legge davanti al testatore e ai testimoni che verificano così, che lo scritto corrisponda alla volontà espressa.
Apertura del testamento pubblico
“Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza”. ART. 623 C.C.
All’apertura del testamento pubblico chiunque abbia un interesse concreto e diretto sui beni del defunto può impugnare il testamento, ossia può richiedere l’intervento del giudice per verificare la legittimità dell’atto.
Termini di prescrizione per impugnare testamento pubblico
Il testamento pubblico, proprio perché redatto da un notaio che è un pubblico ufficiale, è immune da falsità o alterazioni. Tuttavia, non essendo il notaio obbligato a verificare la capacità di intendere e di volere del testatore, né che questi disponga dei suoi beni senza ledere le quote di legittima, anche questo testamento può essere impugnato.
Nello specifico può essere impugnato:
- Nel termine di 5 anni dalla pubblicazione, per incapacità
- Nel termine di 10 anni dalla pubblicazione, per lesione di legittima.
Lo studio dell’Avvocato Cordaro con professionalità e la massima competenza si occupa di cause ereditarie, per qualsiasi informazione chiama.