La revoca della rinuncia all’eredità è prevista dalla legge per coloro che cambiano idea riguardo ad un eredità, che precendentemento avevano rifiutato, e decidono di accettarla.
E’ in pratica un rimedio che il legislatore prevede per il chiamato, previsto dall’articolo 525 del Codice Civile che afferma: “Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità”.
Per la revoca il legislatore non richiede una forma specifica, in quanto non è un atto giuridico autonomo, quindi, la sopravvenuta accettazione dell’eredità può essere manifestata tacitamente o espressamente.
TERMINI DELLA REVOCA DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ
La revoca della rinuncia può essere esercitata a seguito di un ripensamento fino a quando il relativo diritto non si sia prescritto, ossia generalmente dopo 10 anni dall’apertura della successione.
Inoltre, non si può procedere con la revoca, nel caso in cui gli altri chiamati all’eredità hanno già acquistato la quota rinunciata, accettandola espressamente o tacitamente.
In questa ultima eventualità, la giurisprudenza non ammette accordi privati, tra il rinunziante e gli altri eredi subentrati nel possesso della quota rinunciata, che gli consentano l’accettazione.
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