Il regime patrimoniale dei coniugi, salva diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale dei beni, ferma restando la possibilità di adottare in seguito e in qualsiasi momento il regime di separazione dei beni.
Vediamo ora di capire insieme che cosa si intende esattamente per comunione dei beni e quali beni dei coniugi comprende.
Regime patrimoniale tra coniugi: Comunione dei beni
La comunione dei beni non è universale, cioè non comprende tutti i beni dei coniugi, la distinzione la troviamo negli articoli 177 e 179 del codice civile.
L’art.177 del Codice Civile stabilisce quanto segue: “ Costituiscono oggetto della comunione:
- Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio”.
L’art 179 del Codice Civile stabilisce invece che non rientrano nella comunione:
- I beni personali di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio;
- I beni acquisiti successivamente al matrimonio a seguito di donazione o successione;
- I beni ad uso strettamente personale;
- I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
- I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno.
AMMINISTRAZIONE DEI BENI E SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
“L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi” art 170 del c.c.
In caso di disaccordo fra i coniugi su un atto di straordinaria amministrazione è possibile rivolgersi al Giudice.
La comunione dei beni cessa per i seguenti motivi:
- Morte di uno dei coniugi;
- Fallimento di uno dei coniugi;
- Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Separazione personale;
- Scelta della separazione dei beni, mediante apposita convenzione.
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