La nullità del contratto è la più grave forma di invalidità contrattuale e si applica indistintamente a tutte le tipologie di negozio giuridico, rendendolo in tal modo inidoneo a produrre i suoi effetti.
Esistono inoltre altre cause invalidanti previste dalla legge che causano lo scioglimento del contratto che sono:
- La rescissione e la risoluzione: che sono vizi del rapporto;
- La dichiarazione di nullità e l’annullabilità: che sono considerati vizi dell’atto.
Vediamo ora di illustrare nello specifico le diverse forme.
CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
Le cause di nullità del contratto vengono elencate dal legislatore nell’art. 1418 del Codice Civile che cita: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa (1343), l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346”.
Nello specifico il contratto nullo:
- È contrario a norme imperative;
- È mancante di un requisito essenziale: accordo, causa, oggetto, forma prescritta;
- Ha una causa o motivo illecito;
- Ha un oggetto indeterminato/indeterminabile, impossibile o illecito.
- Negli altri casi previsti dalla legge e regolamentati dagli art. 458, 778, 785, 788, 794, 1350, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1977, 2103, 2115, 2265, 2744.
L’azione di nullità presenta le seguenti caratteristiche:
- È insanabile e imprescrittibile: ad eccezione degli effetti dell’usucapione e la prescrizione delle azioni di ripetizione;
- Può essere richiesta da chiunque abbia interesse a farlo;
- È rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni grado di giudizio;
- Ha efficacia retroattiva: una volta dichiarata il contratto è come se non fosse mai esistito.
ANNULLABILITÀ CONTRATTO
Nullità e annullabilità del contratto si differenziano non solo per la diversa gravità del vizio, ma anche perche l’annullabilità può essere richiesta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Le principali cause di annullabilità previste dal Codice Civile sono:
- L’incapacità legale e/o naturale di una delle parti: contratti stipulati da minori o da incapaci di intendere e di volere;
- Il consenso dato per errore, violenza o dolo;
- Il conflitto di interessi, nella rappresentanza e contratto concluso da un falso procuratore;
- L’annullabilità del contratto di lavoro stipulato in violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro.
L’annullabilità può essere richiesta solo dalla parte interessata ed è soggetta a prescrizione quinquennale.
RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La rescissione del contratto è regolamentata dagli articoli 1447 e 1448 del Codice Civile e tutela chi ha concluso contratto in condizioni inique.
La risoluzione del contratto, invece, è prevista dal Codice Civile per anomalie che si verificano dopo la conclusione del negozio giuridico come l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità.
RETTIFICA E CONVALIDA DEL CONTRATTO
Infine il Codice Civile prevede la possibilità di sanare completamente o solo in parte gli effetti del contratto annullabile.
Secondo l’articolo 1430 del Codice Civile: “L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso”.
Riguardo alla convalida invece l’articolo 1444 del c.c. stabilisce che: “Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo”.
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