L’assegnazione della casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, è uno dalle questioni più importanti sulle quali il giudice deve decidere e possibilmente in tempi molto brevi, soprattutto per evitare che i figli minori (qualora siano presenti) subiscano ulteriori disagi e traumi.

Da precisare che quando si parla di casa coniugale si intende l’abitazione principale dove il nucleo familiare vive in modo stabile e non le seconde case (case vacanze  al mare o in montagna od altre abitazioni) qualora siano presenti.

A CHI VIENE ASSEGNATA LA CASA CONIUGALE?

L’assegnazione dell’abitazione viene decisa dal giudice, salvo nel caso di separazione consensuale, in cui i coniugi si accordano sull’attribuzione della casa.

Ricordiamo che la separazione consensuale è un accordo stipulato in privato fra i due coniugi con l’assistenza di uno o due avvocati, che contiene la suddivisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, l’affidamento della prole e l’assegnazione della casa coniugale.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE  E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE 

Nel caso di separazione giudiziale l’attribuzione viene decisa dal giudice che si occupa di suddividere tutti i beni dei coniugi, tenendo conto di alcuni casi specifici che si possono riassumere come segue:

  • Assegnazione in presenza di figli: di regola l’utilizzo della casa spetta  al coniuge al quale sono assegnati i figli, anche se non è proprietario dell’immobile. Tale diritto cesserà quando i figli andranno a vivere fuori casa  o saranno in grado di mantenersi da soli, a seguito di quest’ultima evenienza, la madre dovrà lasciare la casa coniugale.  Qualora la madre ivece, decida di trasferirsi con i figli in un’altra abitazione, perderà il diritto di abitare nella casa coniugale 
  • Assegnazione della casa in assenza di figli: la casa viene sempre attribuita al proprietario, anche se l’altro/a non ha redditi per vivere. Se la casa è in comproprietà, in caso di mancato accordo, l’immobile può essere messo  in vendita con la successiva divisione al 50% del ricavato. Un altra opzione prevede la liquidazione al valore di mercato dell’immobile  da parte di chi è interessato a mantenere l’abitazione per sé. 

ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE IN ALTRE CIRCOSTANZE

  • Se la coppia non trova un accordo per la vendita della casa, il giudice provvederà alla vendita coatta dell’immobile;
  • Se la casa è stata acquistata o ricevuta in donazione prima del matrimonio da uno dei due coniugi, non entra nella comunione dei bene  e di conseguenza resta in proprietà di tale coniuge, ma comunque in presenza di figli minori o maggiorenni,  non ancora autonomi economicamente, la casa coniugale viene assegnata al coniuge con cui vanno a vivere. 
  • Le stesse regole in precedenza elencate valgono anche per le coppie di fatto.

CHI PAGA LE SPESE PER LA CASA CONIUGALE?

Le spese relative alla casa coniugale vengono così ripartite:

  • Il coniuge assegnatario si deve occupare delle spese ordinarie relative all’immobile (utenze gas, acqua, energia elettrica) e le spese condominiali ordinarie (pulizia delle parti comuni in caso di condominio o energia elettrica consumata per le parti comuni).
  • Il proprietario dell’immobile  si deve occupare  delle spese straordinarie (ad esempio la sostituzione dell’impianto di condizionamento o riscaldamento) e delle spese straordinarie condominiali. Se i coniugi sono comproprietari le spese straordinarie vengono divise equamente.

L’avvocato Cordaro Lavinia è specialista nel ramo del diritto di famiglia ed  offre assistenza giudiziale e stragiudiziale per separazioni e divorzi, per qualsiasi necessità contattaci. 

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