Quando si parla di accettazione dell’eredità si intende lo strumento attraverso il quale l’erede “acquista” l’eredità,  in forma tacita o espressa  e di conseguenza assume il diritto di entrare in possesso dei beni del defunto.

Vediamo ora di capire insieme come avviene questo atto, in che forma e quando,  e i casi in cui l’accettazione può essere impugnata.

COME AVVIENE L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ?

L’accettazione dell’eredità può essere espressa in diverse forme:

  • Accettazione espressa;
  • Accettazione tacita;
  • Accettazione con beneficio di inventario.

Presupposto indispensabile per l’acquisto dell’eredità è l’attualità della delazione, ovvero, la fase successiva all’apertura della successione in cui i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità.

ATTO DI ACCETTAZIONE DI EREDITÀ

Vediamo ora di descrivere brevemente le diverse forma di accettazione.

L’accettazione espressa dell’eredità è in pratica una dichiarazione formalizzata  con un atto pubblico in presenza di un Pubblico ufficiale, come un notaio o un cancelliere,  o una scrittura privata che deve essere autenticata.

La dichiarazione è un actus legittimus e come indicato dall’Art 475 del Codice Civile ” E’ nulla  la  dichiarazione  di  accettare  sotto  condizione  o  a termine.  Parimenti è nulla la dichiarazione  di  accettazione  parziale  di eredità”.

Invece, “L’accettazione è tacita  quando il chiamato all’eredità compie un atto  che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” art 474 del Codice civile, come ad esempio la vendita di un bene ereditato o la sua donazione.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni a decorrere dal giorni in cui la successione è stata aperta.

Nel caso di accettazione tacita  dell’eredità con beni immobili, è prassi diffusa la trascrizione accettazione eredità per rendere “chiari” i trasferimenti di proprietà nei registri pubblici.

ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

L’accettazione con beneficio di inventario è una formula che il legislatore ha emesso a tutela degli eredi e che permette loro di non rispondere dei debiti assunti dal defunto, quando era in vita.

Questo avviene perche l’erede subentra al patrimonio del de cuius , ma anche alle sue  obbligazioni e debiti.

Quindi “L’accettazione col beneficio d’inventario  si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione,  e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale”. Art 484 del C.c.

L’erede pertanto, una volta fatto l’inventario dei “diritti/obblighi del de cuius”,  risponde dei debiti ereditari solo fino alla concorrenza dell’attivo ereditario.

Il legislatore inoltre prevede l’accettazione con beneficio d’inventario obbligatoria nei seguenti casi di eredità devolute a:

  • Minori e agli interdetti;
  • Minori emancipati e gli inabilitati;
  • Persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti.

IMPUGNAZIONE DELL’ATTO DI ACCETTAZIONE

L’impugnazione dell’accettazione può avvenire per violenza e dolo, entro 5 anni dal giorno della violenza o della scoperta del dolo.

Inoltre essendo l’eredità considerata “una universalità di diritto”, non può essere accettata solo parzialmente, condizionata o a termine. 

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