Contratto preliminare di compravendita: breve guida con la descrizione dell’accordo fra le parti, elementi essenziali e accessori del contratto e forma.

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Il contratto preliminare di compravendita è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.

È un vero e proprio contratto tra il promissario acquirente (chi acquista) e il promittente alienante (chi vende): le due parti  si  impegnano a concludere in futuro la compravendita di un immobile o bene.

Il preliminare ha effetti obbligatori (la cessione dell’immobile, il pagamento del prezzo concordato, la cessione del bene) che si produrranno solo con la stipula del contratto definitivo.

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Il contratto preliminare nella compravendita immobiliare viene stipulato nella maggior parte dei casi in quanto è vantaggioso per entrambe le parti in quanto:

  • I soggetti si vincolano reciprocamente  a concludere il contratto definitivo in un momento successivo;
  • Durante l’intervallo temporale tra i due contratti le parti possono richiedere il mutuo, organizzare il trasloco, etc.

COME DEVE ESSERE REDATTO IL PRELIMINARE

Il preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo, a pena di nullità (art. 1351 c.c), di conseguenza deve contenere:

  • Il consenso delle parti;
  • La forma scritta;
  • La descrizione dettagliata del bene immobile oggetto di vendita: indirizzo, tipologia, dati catastali e così via.
  • Il prezzo.

Inoltre, il contratto può essere arricchito con delle clausole accessorie come:

  • Il termine entro il quale deve essere concluso il contratto definitivo;
  • L’importo della caparra che deve essere versata. La caparra è molto importante, in quanto, in caso di inadempimento di una delle parti, l’altra parte potrà recedere dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta o esigendo il doppio dell’importo versato.

Il contratto di compravendita deve essere farsi per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità.

In caso di immobili da costruire o in fase di costruzione, il preliminare deve essere fatto obbligatoriamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

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