Il muro di confine, che è detto anche muro divisorio di confine, è oggetto molte volte di dispute e contese fra i proprietari di case o terreni vicini e confinanti, per la gestione delle problematiche annesse.
Sorgono in questi casi diversi interrogativi riguardo alla proprietà di tale muro, alla comunione del muro di confine e alla gestione della sua manutenzione.
Abbiamo preparato una breve guida per chiarire i principali dubbi che sorgono su questo argomento.
Codice Civile
Il Codice Civile all’art. 873 stabilisce le distanze minime fra le costruzioni: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri” salvo i regolamenti locali stabiliscano una distanza maggiore.
Nell’articolo successivo il legislatore precisa inoltre che “Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà”.
In altre parole uno dei proprietari del muro confinante può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine a patto di pagare della metà del valore del muro e del terreno su cui il muro è costruito.
Il problema del muro di casa sul confine può essere risolto anche nei seguenti modi previsti dal Codice Civile:
- Innesto nel muro sul confine: inserimento di un capo del proprio muro su quello già esistente, pagando un’indennità di innesto (art. 876 del c.c.);
- Costruzione in aderenza: costruzione di un muro in aderenza a quello preesistente, ma senza appoggiarvisi direttamente (art. 877 del c.c.).
Riparazione e manutenzione del muro di confine
Il Codice Civile allerta 882 regolamenta questo ambito come segue: “Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti “ e specifica anche “Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza “.
Per maggiori informazioni o per una consulenza specifica sulle controversie che riguardano il muro di confine, non esitate a contattarci.