Concludere un contratto per stipulare un accordo di lavoro o per acquistare un bene o usufruire di un servizio, è un’operazione molto comune che ognuno di noi ha compiuto e compie diverse volte nella vita.
Per questo cerchiamo di approfondire questo negozio giuridico, fra una o più persone, con una breve guida in cui spiegheremo la sua definizione, gli elementi che lo compongono, le varie tipologie contrattuali e le conclusioni e interpretazioni del contratto.
DEFINIZIONE: IL CONTRATTO
Nel diritto civile viene definito dall’art. 1321 del Codice Civile che cita: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
In altre parole è un accordo plurilaterale (minimo due parti), il cui oggetto è un rapporto di natura patrimoniale,ch e vincola le parti stipulanti ad una determinata azione.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
Il contratto per essere valido deve contenere i cosiddetti elementi essenziali e può contenere (la loro assenza non determina la nullità del contratto) degli elementi accessori.
Secondo l’art. 1325 del Codice Civile: “I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
Gli elementi essenziali del contratto sono quindi:
- L’accordo: comprende la proposta di chi promuove il contratto e l’accettazione della controparte.
- La causa del contratto detta anche funzione economica sociale: definisce gli effetti dell’accordo. In base alla causa i contratti possono essere: tipici o nominati, atipici o innominati e misti.
- L’oggetto: bene o servizio oggetto dello scambio. L’oggetto, a norma dell’art. 1346 del c.c. deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile.
- La forma ovvero il mezzo attraverso cui si manifesta la volontà delle parti. La volontà può essere manifestata in modo espresso (parole, scritto, etc) o in modo tacito (tramite un comportamento inequivocabile). È da precisare però, che in alcuni casi il legislatore, subordina la validità del contratto all’atto pubblico o alla scrittura privata autentica.
Gli elementi accessori del contratto, come la condizione, il termine e il modo per citarne alcuni, possono essere invece inseriti nel contratto liberamente dalle parti.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Secondo l’art. 1326 del c.c. : “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. In altre parole la maggior parte dei contratti si conclude quando le rispettive volontà delle parti si manifestano.
Nel caso invece dei contratti reali (come il mutuo, il deposito e il pegno) il contratto si ritiene concluso solo dopo che il bene oggetto dell’accordo, viene consegnato.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Quando si parlati interpretazione del contratto si fa riferimento all’attività di analisi critica curata generalmente da un giudice, finalizzata ad accertare l’esatto significato delle espressioni presenti nel testo contrattuale.
In riferimento all’interpretazione del contratto il Codice Civile, agli articoli 1362-1371, stabilisce una serie di regole a cui bisogna attenersi nel svolgere l’analisi.
Le regole si suddividono in:
- Criteri di interpretazione soggettiva: per ricostruire la reale intenzione delle parti;
- Criteri di interpretazione oggettiva: per determinare il significato del contratto o di una parte di esso;
- Norme di chiusura: a cui ricorrere se, nonostante i precedenti criteri, il significato del contratto è ancora dubbio.
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