Quando si parla di eredità giacente si intendono tutti quei casi in cui la futura destinazione del patrimonio non è ancora stata definita: questo può avvenire sia quando il chiamato all’eredità non ha ancora accettato oppure quando non si è ancora a conoscenza di possibili eredi del defunto.
EREDITÀ VACANTE E GIACENTE: DIFFERENZE
La differenza tra le due è determinata dalla “certezza” o “incertezza” della esistenza di chiamati all’eredità, quindi:
- Nell’eredità giacente: vi è l’incertezza dell’accettazione/presenza dei chiamati;
- Nell’eredità vacante: vi è la certezza della mancanza di eredi e di conseguenza l’eredità spetta allo Stato.
Quando è certa l’assenza di chiamati all’eredità o nessun erede l’ha accettata viene nominato un curatore, con decreto del cancelliere del tribunale, del circondario in cui è stata aperta la successione.
CURATORE EREDITÀ: DI COSA SI OCCUPA?
Gli obblighi del curatore sono definiti nel art. 529 del Codice Civile che cita “ Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione”.
In altre parole il Curatore amministra l’eredità e il suo operato si esaurisce nei seguenti casi:
- Accettazione dell’eredità da parte del chiamato;
- Liquidazione dell’attivo ereditario;
- Accertamento di assenza di eredi e subentro come successore dello Stato.
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