L’erede universale è il soggetto designato dal “de cuius”, ossia il testatore, prima di morire ad ereditare tutto il suo patrimonio e di conseguenza in tutte le situazioni attive (mobiliare e immobiliari), ma anche in quelle passive aperte dal defunto (debiti).
Può essere nominato dal “de cuius” tramite testamento o investito di tale qualifica per legge, in tutti i casi in cui non ci sono altri soggetti chiamati a partecipare alla successione del defunto.
CODICE CIVILE
Innanzitutto, è da dire che la caratteristica specifica dell’erede universale è quella di subentrare integralmente in tutte le posizioni giuridiche attive e passive, trasmissibili in via successoria, appartenute al defunto.
Per acquisire questo status non è sufficiente la designazione all’interno di un testamento ma è necessario che il soggetto chiamato accetti, espressamente o tacitamente, l’eredità come cita l’ art. 459 c.c. : “L’eredità si acquista con l’ accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione”.
TESTAMENTO EREDE UNIVERSALE E QUOTA DI LEGITTIMA
Il testatore può nominare in sede di testamento può nominare l’erede universale a suo piacimento, ma deve tenere in considerazione anche le cosiddette quote di legittima.
La quota di legittima è quella porzione di eredità che spetta per legge a determinati soggetti denominati eredi legittimari che sono, come previsto dal codice civile:
- I figli;
- Il coniuge;
- I genitori (soltanto in mancanza di figli).
Una volta attribuite le quote di legittima, la restante quota del proprio patrimonio (detta appunto quota disponibile) potrà essere attribuita all’erede universale.
COSA EREDITA L’EREDE UNIVERSALE?
Per fare un esempio, se il “de cuius” nomina erede universale il coniuge con un testamento, quest’ultimo diventa erede universale solo in assenza degli altri eredi legittimi previsti dalla legge (figli/genitori).
Mentre in caso di successione ex legge, il coniuge diventa erede universale solo se mancano i figli, gli ascendenti, i collaterali (ad esempio fratelli o cugini) nonché altri parenti entro il sesto grado di parentela.
È anche da precisare che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale” e quindi l’erede istituito subentra sia nei crediti che nei debiti del testatore.
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