Divorzio breve legge
Il divorzio breve è una nuova modalità di divisione prevista dalla legge 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio del 2015 che riduce a 6 o 12 mesi il tempo di separazione necessario per ottenere il divorzio.
Le nuove disposizioni modificano di fatto la legge 898/1970 che regolava lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di matrimonio concordatario (matrimonio contratto in chiesa secondo il rito cattolico).
Modifiche della legge sul divorzio
Il divorzio è stato introdotto in Italia con la legge 898 del 1 dicembre 1970. La legge stabiliva che il giudice poteva pronunciare il divorzio quando si era assicurato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non poteva essere mantenuta o ricostituita in presenza di una delle cause previste dalla stessa legge ed erano passati almeno tre anni senza interruzioni dalla separazione dei coniugi.
Con la legge 55/2015 sono stati ridotti i termini con una differenziazione tra la separazione giudiziale e la separazione consensuale.
Ovvero per presentare le domande di divorzio le separazioni devono essere protratte senza interruzioni per:
- Dodici mesi in caso di separazione personale;
- Sei mesi in caso di separazione consensuale.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Qualora a seguito di una convenzione di negoziazione assistita di un avvocato il giudizio contenziosi si sia trasformato in consensuale, il termine dei sei mesi decorre dalla data di conclusione dell’accordo.
Differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale
La separazione giudiziale può essere richiesta da uno o entrambe i coniugi quando si verificano gravi fatti rendono impossibile la continuazione della convivenza e l’educazione della prole. Pertanto i coniugi che non sono riusciti a trovare un accordo si rivolgono al giudice.
La separazione consensuale invece, avviene quando i coniugi sono riusciti a trovare un accordo riguardo alla separazione, ai rapporti patrimoniali, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole, all’educazione, affidamento e mantenimento dei figli.
Tale accordo per essere efficace e valido deve comunque essere sottoposto alla valutazione del giudice e omologato dal tribunale.
Lo scioglimento della comunione dei beni dei coniugi (che prima si attivava con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione) ora decorre dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
Separazione breve, divorzio consensuale senza ricorrere al tribunale
Questo tipo di separazione può essere conclusa esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci (se figli di entrambe i coniugi) o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Se sussistono i requisiti i coniugi possono separarsi e/o divorziare con l’assistenza di un avvocato oppure davanti all’ufficiale dello stato civile.
Attraverso lo strumento della negoziazione assistita di un avvocato di fiducia i coniugi si accordano per iscritto, a pena di nullità.
L’accordo non è completamente esente da una fase giudiziale infatti l’atto concluso deve essere trasmesso al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, il quale deve concedere il suo nulla osta.
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