Il diritto di proprietà viene disciplinato dagli articoli 832 e seguenti del Codice Civile che stabiliscono facoltà di godere e disporre di un determinato bene in modo pieno ed esclusivo da parte del proprietario.
Il diritto alla proprietà è previsto anche nell’articolo 42 della costituzione che cita: “ La proprietà e’ pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprieta’ privata puo’ essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
Secondo l’art. 922 del Codice Civile: “ La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge”.
Il diritto di proprietà nasce quindi in modo autonomo e senza l’intervento di terze parti, nei casi di: occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, usucapione.
Mentre il diritto viene ceduto dal precedente titolare nel caso di: compravendita, donazione, successione o espropriazione
LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ
L’ordinamento giuridico prevede i seguenti limiti all’esercizio del diritto di proprietà:
- Limiti nell’interesse pubblico: l’interesse privato viene quindi subordinato a quello collettivo. Rientrano in questa casistica: le espropriazioni e requisizione per esigenze ambientali o pubbliche.
- Limiti nell’interesse privato: il godimento del bene deve rispettare gli analoghi diritti degli altri individui (ad esempio il rispetto delle distanze minime).
LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA
L’ordinamento giuridico prevede azioni tipiche a tutela della proprietà come:
- Azione di rivendica: quando si richiede che il giudice dichiari l’esistenza del diritto di proprietà al fine di ottenere la restituzione del bene.
- Azione negatoria: per far accertare l’inesistenza dei diritti su di un bene da parte di terzi
- Azione di regolamento dei confini.
- Azione di apposizione dei termini tra fondi contigui quando manchino o sono divenuti irriconoscibili.
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