Contratto di convivenza e convenzioni matrimoniali
Il regime patrimoniale della famiglia regola i rapporti dei coniugi o delle coppie conviventi che abbiano stipulato un contratto di convivenza.
Il regime patrimoniale legale dei coniugi è costituito dalla comunione convenzionale dei beni, salvo diversa scelta e disposizione dei coniugi tramite la stipula di un convenzione matrimoniale.
Per i conviventi di fatto il regime predefinito, in assenza di scelte diverse, è quello della separazione dei beni.
Vediamo nello specifico quali sono i contratti da stipulare nel caso di famiglie di fatto o famiglie giuridiche per regolamentare il patrimonio.
Contratti di convivenza
Il contratto di convivenza, che è stato introdotto dalla legge n. 76 del 2016, è un accordo privato tra due partner che permette di regolare gli aspetti economici e patrimoniali delle coppia di fatto dette anche “conviventi more uxorio”, che hanno registrato il loro status presso l’anagrafe del Comune di residenza.
I contratti di convivenza hanno la forma minima di scrittura autenticata da un avvocato od un notaio, ma possono essere anche redatti per atto pubblico notarile.
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che li hanno sottoscritti.
Nello specifico la coppia di fatto nel contratto può stabilire:
- il luogo di residenza
- le modalità di contribuzione per far fronte alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni
- aspetti dei rapporti personali come la nomina in caso di necessità dell’amministratore di sostegno o la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica.
La risoluzione del contratto di convivenza deve avvenire nelle stesse modalità dell’atto della stipulazione, quindi in forma scritta per atto pubblico o scrittura privata. Inoltre in caso di cessazione dell’unione di fatto l’ex convivente ha l’obbligo di versare gli alimenti in caso di precarietà economica dell’altro partner.
Convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali vengono stipulate dai coniugi per passare dal regime di comunione dei beni al regime della separazione dei beni.
Precisiamo che con la comunione patrimoniale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi (anche se il bene è stato acquistato da uno solo); la stessa cosa vale per gli utili derivanti dalla gestione di aziende costituite dopo il matrimonio, o aziende gestite da entrambi i coniugi anche se costituite prima del matrimonio. I beni personali che sono stati acquistati prima del matrimonio o acquisiti dopo a titolo di donazione o successione invece, restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi.
Le convenzioni devono essere stipulate con atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. La scelta della separazione dei beni può avvenire al momento del contratto matrimoniale o con convenzione notarile successiva.
Fondo patrimoniale
I fondi patrimoniali vengono invece stipulati per far fronte ai bisogni della famiglia: è un atto di liberalità e, in quanto tale, è gratuito e si applicano ad esso le norme relative alla donazione.
Con questo atto i coniugi destinano i propri beni immobili, i beni mobili registrati e i titoli di credito, alla soddisfazione dei bisogni familiari.
Il fondo patrimoniale viene redatto per atto pubblico da un notaio con la presenza di due testimoni e deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Il fondo appartiene in comune ai coniugi: i beni che lo compongono e i loro frutti non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
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