Il biotestamento, noto anche come testamento biologico è regolamentato dalla Legge 22 dicembre 2017, n.219 che è entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e contiene “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
In pratica il testamento biologico è un atto tra vivi, in cui la persona manifesta le sue volontà future, nel caso in cui non sarà più in grado di assumere decisioni riguardanti la propria salute (ad esempio le cure di “fine vita”) o dispone relativamente ai propri organi.
DAT COSA DICE LA LEGGE?
L’articolo 1 la Legge 219 “Tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nello stesso articolo si afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
DAT: DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
L’oggetto principale di questa legge sono in pratica le dat che concretamente dispongono sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare, nel momento in cui il soggetto delle disposizioni si trovasse nell’incapacità di esprimere le sue volontà precise.
Nello specifico le DAT stabiliscono le disposizioni in merito a:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche (in generale);
- singoli trattamenti sanitari (ad esempio idratazione e nutrimento artificiale).
CHI PUO’ FARE IL TESTAMENTO BIOLOGICO?
Le dat possono essere predisposte dalle persone maggiorenni che siano capaci di intendere e di volere.
Qualora il soggetto sia impossibilitato a firmare il documento, la DAT può essere stipulata con la presenza di due testimoni oppure le volontà possono essere manifestate con una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.
Nel caso di minori o incapaci, la persona “deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.
Il consenso informato viene poi espresso o rifiutato da:
- In caso di minore: “dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà in relazione alla sua età al suo grado di maturità”.
- In caso di persona interdetta: dal tutore, dopo aver sentito quando è possibile il soggetto.
BIOTESTAMENTO COME FUNZIONA?
La stesura del testamento biologico può avvenire con diverse modalità:
- Dal notaio: con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio che poi ne conserva l’originale.
- Presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza con scrittura privata e successiva annotazione in un apposito registro.
- Presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle dat con scrittura privata.
- Presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero.
La legge prevede anche la nomina di un fiduciario (maggiorenne e capace di intendere e di volere) da parte del titolare delle DAT, che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
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