L’assegnazione della casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, è uno dalle questioni più importanti sulle quali il giudice deve decidere e possibilmente in tempi molto brevi, soprattutto per evitare che i figli minori (qualora siano presenti) subiscano ulteriori disagi e traumi.
Da precisare che quando si parla di casa coniugale si intende l’abitazione principale dove il nucleo familiare vive in modo stabile e non le seconde case (case vacanze al mare o in montagna od altre abitazioni) qualora siano presenti.
A CHI VIENE ASSEGNATA LA CASA CONIUGALE?
L’assegnazione dell’abitazione viene decisa dal giudice, salvo nel caso di separazione consensuale, in cui i coniugi si accordano sull’attribuzione della casa.
Ricordiamo che la separazione consensuale è un accordo stipulato in privato fra i due coniugi con l’assistenza di uno o due avvocati, che contiene la suddivisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, l’affidamento della prole e l’assegnazione della casa coniugale.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nel caso di separazione giudiziale l’attribuzione viene decisa dal giudice che si occupa di suddividere tutti i beni dei coniugi, tenendo conto di alcuni casi specifici che si possono riassumere come segue:
- Assegnazione in presenza di figli: di regola l’utilizzo della casa spetta al coniuge al quale sono assegnati i figli, anche se non è proprietario dell’immobile. Tale diritto cesserà quando i figli andranno a vivere fuori casa o saranno in grado di mantenersi da soli, a seguito di quest’ultima evenienza, la madre dovrà lasciare la casa coniugale. Qualora la madre ivece, decida di trasferirsi con i figli in un’altra abitazione, perderà il diritto di abitare nella casa coniugale
- Assegnazione della casa in assenza di figli: la casa viene sempre attribuita al proprietario, anche se l’altro/a non ha redditi per vivere. Se la casa è in comproprietà, in caso di mancato accordo, l’immobile può essere messo in vendita con la successiva divisione al 50% del ricavato. Un altra opzione prevede la liquidazione al valore di mercato dell’immobile da parte di chi è interessato a mantenere l’abitazione per sé.
ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE IN ALTRE CIRCOSTANZE
- Se la coppia non trova un accordo per la vendita della casa, il giudice provvederà alla vendita coatta dell’immobile;
- Se la casa è stata acquistata o ricevuta in donazione prima del matrimonio da uno dei due coniugi, non entra nella comunione dei bene e di conseguenza resta in proprietà di tale coniuge, ma comunque in presenza di figli minori o maggiorenni, non ancora autonomi economicamente, la casa coniugale viene assegnata al coniuge con cui vanno a vivere.
- Le stesse regole in precedenza elencate valgono anche per le coppie di fatto.
CHI PAGA LE SPESE PER LA CASA CONIUGALE?
Le spese relative alla casa coniugale vengono così ripartite:
- Il coniuge assegnatario si deve occupare delle spese ordinarie relative all’immobile (utenze gas, acqua, energia elettrica) e le spese condominiali ordinarie (pulizia delle parti comuni in caso di condominio o energia elettrica consumata per le parti comuni).
- Il proprietario dell’immobile si deve occupare delle spese straordinarie (ad esempio la sostituzione dell’impianto di condizionamento o riscaldamento) e delle spese straordinarie condominiali. Se i coniugi sono comproprietari le spese straordinarie vengono divise equamente.
L’avvocato Cordaro Lavinia è specialista nel ramo del diritto di famiglia ed offre assistenza giudiziale e stragiudiziale per separazioni e divorzi, per qualsiasi necessità contattaci.