L’annullamento del matrimonio civile è previsto e disciplinato dal Codice Civile nel libro Primo delle persone e della famiglia nella Sezione VI che tratta appunto “Della nullità del matrimonio” con una serie di articoli che partono dal 117 e descrivono i vari casi di invalidità.
MATRIMONIO CIVILE: ATTO GIURIDICO
Essendo il matrimonio un vero e proprio atto giuridico per essere valido deve rispondere a determinate condizioni e a una forma stabilita dalla legge.
Se questo non avviene il matrimonio viene annullato ed è come se non fosse mai esistito e di conseguenza decadono i vincoli che si erano creati con il precedente atto giuridico, ovvero diritti e doveri reciproci e un regime patrimoniale specifico.
Vediamo ora di analizzare quali sono le principali cause invalidanti:
- la presenza di impedimenti;
- l’incapacità naturale di un coniuge;
- i vizi della volontà;
- la simulazione.
IMPEDIMENTI ASSOLUTI E RELATIVI
Gli impedimenti assoluti si hanno quando il soggetto non può contrarre il matrimonio e sono:
- La minore età (18 anni) ad eccezione del caso in cui il minore abbia compiuto il sedicesimo anno di età e sia stato autorizzato del Tribunale per i minorenni;
- L’interdizione giudiziale a causa di una grave infermità di mente;
- La non libertà di stato (bigamia), a causa dell’esistenza di un altro vincolo coniugale;
- Il “lutto vedovile” che impedisce alla donna di risposarsi prima di trecento giorni dalla morte del precedente marito.
Gli impedimenti relativi si hanno quando il matrimonio è vietato solo con determinati soggetti: quando esistono rapporti di natura familiare (parentela o adozione) oppure se il coniuge ha ucciso o tentato di uccidere il marito precedente della persona che si appresta a sposare.
INCAPACITA’ NATURALE
Si ha l’incapacità naturale quando il soggetto, pur non essendo stato interdetto, al momento della celebrazione del matrimonio, sia incapace di intendere e di volere (anche per una causa provvisoria).
VIZI DELLA VOLONTÀ
I vizi della volontà, detti anche vizi del consenso, si verificano quando il volere di uno dei coniugi non si manifesta in modo libero o autonomo come nei seguenti casi:
- La violenza: che si manifesta con una minaccia espressa con qualsiasi mezzo a carico della persona o dei suoi prossimi congiunti;
- L’errore: sulla identità (ad esempio matrimonio sotto falso nome) o sulla mancata conoscenza di malattie fisiche, psichiche o deviazioni sessuali che sussistevano già prima del matrimonio. Ma anche sentenze di condanna alla reclusione, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanne per delitti di prostituzione e stato di gravidanza causato da un altro soggetto.
- Il timore di eccezionale gravità: quando una persona si sposa perché sottoposta a gravi pressioni familiari o sociali.
LA SIMULAZIONE
“Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti”. Art 123 cc.
Rientrano in questo caso ad esempio i matrimoni che vengono stipulato solo per ottenere la cittadinanza del coniuge.
DOMANDA DI ANNULLAMENTO MATRIMONIO
La richiesta di annullamento va presentata al Tribunale competente che avvierà una procedura di accertamento delle cause invalidanti, che può anche comportare l’ascolto di testimoni o la richiesta di perizie di parte.
In genere le cause di invalidità non possono essere denunciate se i coniugi hanno abitato insieme per più di un anno (dopo la scoperta della causa invalidante). In caso di mancata coabitazione l’azione di nullità può può essere esercitata in qualsiasi momento.
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