Quando si parla di accettazione dell’eredità si intende lo strumento attraverso il quale l’erede “acquista” l’eredità, in forma tacita o espressa e di conseguenza assume il diritto di entrare in possesso dei beni del defunto.
Vediamo ora di capire insieme come avviene questo atto, in che forma e quando, e i casi in cui l’accettazione può essere impugnata.
COME AVVIENE L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ?
L’accettazione dell’eredità può essere espressa in diverse forme:
- Accettazione espressa;
- Accettazione tacita;
- Accettazione con beneficio di inventario.
Presupposto indispensabile per l’acquisto dell’eredità è l’attualità della delazione, ovvero, la fase successiva all’apertura della successione in cui i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità.
ATTO DI ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
Vediamo ora di descrivere brevemente le diverse forma di accettazione.
L’accettazione espressa dell’eredità è in pratica una dichiarazione formalizzata con un atto pubblico in presenza di un Pubblico ufficiale, come un notaio o un cancelliere, o una scrittura privata che deve essere autenticata.
La dichiarazione è un actus legittimus e come indicato dall’Art 475 del Codice Civile ” E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”.
Invece, “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” art 474 del Codice civile, come ad esempio la vendita di un bene ereditato o la sua donazione.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni a decorrere dal giorni in cui la successione è stata aperta.
Nel caso di accettazione tacita dell’eredità con beni immobili, è prassi diffusa la trascrizione accettazione eredità per rendere “chiari” i trasferimenti di proprietà nei registri pubblici.
ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO
L’accettazione con beneficio di inventario è una formula che il legislatore ha emesso a tutela degli eredi e che permette loro di non rispondere dei debiti assunti dal defunto, quando era in vita.
Questo avviene perche l’erede subentra al patrimonio del de cuius , ma anche alle sue obbligazioni e debiti.
Quindi “L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale”. Art 484 del C.c.
L’erede pertanto, una volta fatto l’inventario dei “diritti/obblighi del de cuius”, risponde dei debiti ereditari solo fino alla concorrenza dell’attivo ereditario.
Il legislatore inoltre prevede l’accettazione con beneficio d’inventario obbligatoria nei seguenti casi di eredità devolute a:
- Minori e agli interdetti;
- Minori emancipati e gli inabilitati;
- Persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti.
IMPUGNAZIONE DELL’ATTO DI ACCETTAZIONE
L’impugnazione dell’accettazione può avvenire per violenza e dolo, entro 5 anni dal giorno della violenza o della scoperta del dolo.
Inoltre essendo l’eredità considerata “una universalità di diritto”, non può essere accettata solo parzialmente, condizionata o a termine.
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