L’ accettazione eredità con beneficio di inventario avviene tramite “una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale” Art 484 del CC.
Tramite questa forma di accettazione l’erede in pratica mantiene il suo patrimonio distinto da quello del defunto e nella pratica questo gli consente di essere esentato significa che l’erede non sarà tenuto a pagare i debiti del defunto, in misura superiore di quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Vediamo ora di capire bene come avviene l’accettazione dell’eredità e in quali casi la formula dell’accettazione con beneficio di inventario” è obbligatoria.
ATTO DI ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
Innanzitutto specifichiamo che l’eredità può essere acquisita dagli eredi solo attraverso un atto di accettazione dell’eredità che è irrevocabile nel momento che viene esplicitato.
Inoltre l’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini e il diritto di accettazione non può essere ceduto a terzi, ma è trasmissibile in caso di morte ai propri eredi.
Il diritto all’accettazione dell’eredità si prescrive dopo 10 anni dall’apertura della successione.
L’atto di accettazione può avvenire nelle seguenti forme:
- Accettazione espressa con atto pubblico o scrittura privata;
- Accettazione ex legge o presunta quando l’erede è già nel possesso dei beni;
- Accettazione con beneficio d’inventario.
EFFETTI DELL ACCETTAZIONE CON BENEFICIO
Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari
L’effetto del beneficio, come ben specifica l’articolo 490 del CC, è il seguente:
- “L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
- L’erede non e’ tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni”.
TERMINI E OBBLIGHI DI LEGGE
L’accettazione con beneficio deve essere dichiarata entro tre mesi dalla data del decesso del defunto, per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari e inserita nel registro delle successioni conservato nel tribunale competente.
Vi sono poi dei casi specifici in cui l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria necessita di una apposita autorizzazione del Giudice tutelare che sono i seguenti:
- Erede minore;
- Erede interdetto;
- Erede minore emancipato o inabilitato.
Questa forma di accettazione di eredità è inoltre obbligatoria in caso gli eredi siano persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti.
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